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15
Mag

Credito d’imposta, aliquota del CdI al 50% per il 2022 (e coda al primo semestre 2023)

Credito d’imposta al 50% per i beni immateriali 4.0 già dal 2022, con limite di 1.000.000 di euro per il triennio 2021-2023.

Il credito di imposta sugli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati a partire dall’anno 2022, cresce dal 20 al 50% e si estende agli acquisti fino al 30/06/2023, qualora prenotati entro il 31/12/2022. Lo stabilisce l’articolo 20 della bozza del “decreto-legge Aiuti”, non ancora pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» alla data dell’articolo. Si modifica pertanto il quadro delle misure agevolative per gli investimenti con caratteristiche “Industria 4.0- Transizione 4.0”, potenziando l’incentivo per i beni immateriali che rientrano nelle caratteristiche indicate dall’allegato B) alla legge 232/2016, rispetto a quanto indicato nella legge 234/2021 per le annualità a venire.
L’attuale beneficio (vedi comma 1058 della legge 178/2020, così come modificato dalla legge 234/2021) stabilisce per tali beni immateriali un credito di imposta pari al 20% del costo sostenuto, fino a un tetto di 1.000.000 di euro, nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2023, con coda al 30/06/2024 in presenza di “prenotazione” (cioè di ordine confermato e acconto pagato non inferiore al 20%) entro il 31/12/2023. L’articolo 20 del “decreto-legge Aiuti” ritaglia, all’interno di questo arco temporale triennale, un sottoperiodo, corrispondente al solo 2022 (con coda al 30/06/2023 per prenotazioni entro il 31/12/2022) nel quale l’aliquota del credito d’imposta è aumentata al 50% del costo, fermo restando però il tetto di 1.000.000 di euro di spesa agevolabile. Questo tetto potrebbe costituire il vero limite all’incentivo, dato che va a coprire un periodo di oltre tre anni, di cui uno (il 2022) agevolato in modo accentuato.

Sintetizzando la situazione attuale in una tabella:

L’agevolazione potenziata al 50% riguarda anche gli investimenti già effettuati prima della entrata in vigore della norma, purché a partire dall’01/01/2022. A tal fine, è irrilevante che l’ordine al fornitore sia stato fatto nel 2021, essendo invece sufficiente che la cessione del bene immateriale, con la relativa consegna e il passaggio della proprietà (e quindi l’effettività dell’investimento), sia avvenuta nell’anno attualmente in corso.
Anche se la norma non lo specifica espressamente, dovrebbero rientrare nell’incremento di aliquota anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di “cloud computing”, come indicato nel comma 1058.

Resta invece immutato il quadro delle agevolazioni per i software 4.0 acquisti negli anni successivi al 2022. Nel 2023 (coda al 30/06/2024) l’aliquota è, come detto, del 20%.
Nel 2024 (coda al 30/06/2025) scende al 15% (con 1.000.000 di euro di tetto di spesa, distinto da quello del triennio precedente) per collocarsi al 10% nel 2025 (coda al 30/06/2026), con un ulteriore 1.000.000 di euro di tetto dispesa.

Per i beni materiali 4.0 (allegato A alla legge 232/2016), gli incentivi sono quelli disciplinati, da ultimo, dal decreto milleproroghe 228/2021 e dal DL 04/2022.
Per gli investimenti effettuati nell’intero anno 2022 (come stabilito dall’articolo 3-quater del DL 228/2021), qualora “prenotati” a fine 2021, valgono i crediti nella misura più elevata, pari al 50% (scaglione da 2,5 milioni), al 30% (tra 2,5 e 10 milioni) e al 10% (tra 10 e 20 milioni).
Gli scaglioni coprono anche investimenti effettuati nel 2021 e negli ultimi 45 giorni del 2020.

Le aliquote scendono a 40%-20%-10% (distintamente per i tre scaglioni) nell’anno 2022 (senza “prenotazione” nel 2021) e nella coda del 30/06/2023.

Per gli investimenti effettuati nel triennio 2023-2024-2025 (oltre che nella coda temporale del 30/06/2026, in presenza di “prenotazioni” entro il 31/12/2025) il credito di imposta scende ulteriormente, nei tre scaglioni già richiamati, al 20%-10%-5%.

Il DL 4/2022, come sopra ricordato, ha previsto una ulteriore percentuale del 5% per gli investimenti in beni materiali oltre 10 milioni e fino a 50 milioni per beni compresi nel PNRR aventi obiettivi di transizione ecologica, effettuati nel triennio 2023-2025.

Aggiornamento del 17 maggio 2022: l’anticipazione è stata oggi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, all’art. 21, come da immagine seguente:

ing. Ugo Gecchelin     ug -at- team40.it
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